017 Pubblicazione di ritratti sul forum

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017 Pubblicazione di ritratti sul forum

Messaggioda Mauro » ven nov 18, 2011 6:50 pm

tratto direttamente da questo link
http://www.fotografi.org/pubblicabilita ... tratto.htm

PUBBLICABILITA’ DELLE FOTO DI RITRATTO

La Legge 633 (vedi diritto d’autore)
riporta una sezione (capo 5, sez. 2)
interamente dedicata al rispetto dell’immagine delle persone ritratte.

A dispetto del fatto che la sezione conti tre soli articoli di interesse per il fotografo,
in realtà su di questo punto della Legge sono sorte numerosissime contestazioni;
le cause intentate per inadempienze relative a queste sezioni sono
molto più numerose di quelle relative ad abusi in altri aspetti.

Il concetto portante di questa sezione è espresso all'articolo 96:
"il ritratto di una persona non può essere esposto,
riprodotto e messo in commercio senza il consenso di questa,
salve le disposizioni dell'articolo seguente".

L'indicazione è inequivocabile:
fatte salve alcune particolari e circoscritte eccezioni,
chi veda pubblicato il proprio ritratto fotografico
senza essere consenziente a tale utilizzo pubblico, può opporsi.

La conseguenza immediata è particolarmente importante per i free lance
che realizzano varie immagini di reportage,
e le cedono poi a riviste ed agenzie;
in assenza delle condizioni che ora vedremo nel dettaglio,
un simile "uso" dei volti altrui richiede il possesso di quello che viene definito il "release",
cioè il permesso scritto alla pubblicazione.

Del "release" non è possibile fare a meno in caso di
utilizzo commerciale e pubblicitario,
ed è prudente che esista anche per i fini editoriali anche minori,
anche se la consuetudine è quella di confidare nell’efficacia
del cosiddetto "diritto di cronaca" e, soprattutto,
nell’intelligenza delle persone ritratte.

NON OCCORRE ASSENSO ALLA PUBBLICAZIONE:

Esiste una nutrita casistica di eccezioni.
Vediamole sinteticamente
(per dettagli, vedi manualistica professionale.)

Se si tratta di personaggio famoso,
pubblicato nell'ambito della sfera della sua notorietà,
e con fini di informazione.
Ai fini informativi e di cronaca, cioè,
il volto di personaggi pubblici (uomini politici, dello spettacolo, con cariche pubbliche, ecc.)
può essere pubblicato senza necessità del consenso della persona ritratta.
La Cassazione ha tuttavia evidenziato come questa norma possa ritenersi
valida solo se la "notorietà" della persona in oggetto è riferita al contesto
dove avviene la pubblicazione.
Inoltre, sempre la Cassazione evidenzia come il prevalente fine di lucro
annulli questa concessione.

Se la pubblicazione avviene a scopi scientifici o didattici.
E il caso, ad esempio, dei trattati medici, o di patologia, o di antropologia.
Ovviamente, dato che l'immagine non deve essere lesiva della dignità
della persona ritratta, anche in questo caso la persona può opporsi,
o richiedere la non riconoscibilità del volto.

Se la pubblicazione è motivata da fini di giustizia o polizia.
Ecco come immagini di cittadini non pubblici,
divengano lecitamente pubblicabili.

Se l'immagine della persona compare all'interno di un'immagine raffigurante fatti svoltisi pubblicamente o di interesse pubblico,
ed il volto della persona non è isolato dal contesto.
Questo è un aspetto importante.

Si tenga presente che sono vietate le riprese di obiettivi militari
(stazioni, aeroporti, caserme, ecc.),
di materiali bellici e proprietà di Esercito, Marina, Aeronautica, ecc.,
e dei loro appartenenti in servizio (da un regolamento interno dei Carabinieri).

Al di la di queste restrizioni, comunque,
non esiste alcuna legge che vieti di fotografare i privati.
In realtà, per Legge, la ripresa dei privati non è proibita, mentre lo può essere la pubblicazione del ritratto.

Quando, tuttavia, questo "ritratto" non è un primo piano,
ma un'immagine di un momento pubblico,
all'interno della quale sia riconoscibile una persona, la fotografia diviene anche pubblicabile senza il consenso del ritratto.
In sostanza, se il soggetto della fotografia è l'avvenimento e non la persona,
come, ad esempio, la manifestazione studentesca, o un momento delle corse dei cavalli all'Ippodromo,
ed - all'interno dell'immagine - sono riconoscibili delle persone,
costoro non possono accampare alcun diritto
in nome della Legge sul diritto d'autore.
Attenzione!!! Nessuno di questi casi, tuttavia, risulta applicabile se l'immagine in oggetto è in qualche modo lesiva della dignità della persona ritratta.
Il caso di foto con minori è poi ancor più delicato .
Fatta questa premessa di carattere legislativo generale, Pentaxiani vuole evitare che la pubblicazione di immagini ( nella fattispecie ritratti ) di persone possa arrecare danno al forum ed ai responsabili dello stesso , per cui, come da condizioni d'uso del forum , chi pubblica ritratti lo fa implicitamente dichiarando il possesso di tutti i diritti di pubblicazione e nel contempo scaricando il forum di ogni responsabilità .
Ma poi, è proprio obbligatorio essere qualcuno?(Raffaello Mascetti)
c’entra come il culo e le quarant’ore
Siamo alle porte co' sassi.
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