1 Maggio insieme? Coloriamo i cieli'' Castiglione del Lago

È ora di uscire a fotografare! O di andare a cena?

Moderatori: maxofrome, Enrico, Mauro, old_kappa, Buster

Re: 1 Maggio insieme? Coloriamo i cieli'' Castiglione del La

Messaggioda Crazy4makeup PH » lun mag 05, 2014 5:18 pm

Mi sono andata a informare su questa faccenda poichè mi suonava troppo strana la cosa.Il mio vicino di casa, Avvocato civilista(pur sempre avvocato), e da alcuni fotografi con cui collaboro professionalmente e mi hanno confermato che se il volto non è Isolato dal resto del paesaggio(adulto/minorenne che sia), quindi se non trattasi di Ritratto... io sono perfettamente libera di fare foto purché trattasi si ricorrenze festivi come:
eventi organizzati a doc,come nel mio caso Non privati,sagre,spettacoli pubblici,spettacoli teatrali ecc.ecc
(resta il fatto che se non la volete qua sul forum la tolgo senza problema, se queste sono le regole è ovvio che mi attengo a rispettarle) :ook:
''La legge 633/41 (quella ben nota sul diritto d’autore) e il Codice Civile (entrambi ben vivi e vegeti, non certo ne' sostituiti ne' soppiantati dalla legge sulla privacy) prevedevano fin da prima - e tuttora prevedono - delle norme ben precise per quello che riguarda i ritratti fotografici (vedi pubblicazione dei ritratti). E cioe': non si e' mai potuto pubblicare il volto di una persona che non fosse consenziente, a meno che la pubblicazione non fosse relativa ad un personaggio gia' noto (viene meno il diritto ad una privacy che gia' non c’era piu'), o per finalita' giornalistiche (il diritto di cronaca permette la pubblicazione, a patto che non si calpesti un diritto piu' forte). In nessun caso, era - ed e' - ammessa la pubblicazione di immagini lesive del buon nome e del decoro della persona''
e vi riporto un link che mi ha passato questa persona
http://www.fotografi.org/battesimi_comunioni_cresime_saggi.htm
dal sito inoltre ''la legge non obbliga ad avere un'autorizzazione all'esecuzione delle riprese, ma la legge, invece, impone di avere un'autorizzazione all'esposizione in pubblico dei ritratti' ( il mio è considerato un ritratto?)
e ancora dal sito ''non esiste un simile obbligo, anche perche' quando manca una proibizione, non c'e' una legge che espressamente dica che si puo' fare qualcosa di non proibito''
Non vi arrabbiate e non vi accanite sempre cosi,capisco anche se le cose mi vengano dette con garbo e grazia (sono pur sempre una donna no?!) :ghgh:
Cmq la legge che dite voi vale per ritratti non solo ai minorenni ma anche agli adulti..l'avvocato invita a tutti quanti,me compresa, di informarsi, prima di esprimere un giudizio pressoché certo :wink:
PENTAX K-x + DAL 18-55mm f/3.5 AL + DAL 50-200mm f/4-5.6 ED + Lensbaby Muse f/2.8 to 8 + MTO 500mm f/8 + Pentax K1000 Asahi + SMC Pentax-A 1:2 50mm + Super-Takumar 50mm f/1.4 + Pentax SMC-M 28 f/3.5 + Tubo prolunga 25 mm+ Zorki 4K + Industar 50 f/3.5
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Re: 1 Maggio insieme? Coloriamo i cieli'' Castiglione del La

Messaggioda Crazy4makeup PH » lun mag 05, 2014 5:30 pm

fanagot ha scritto:brava, metti l'originale


come faccio a mettere l'originale che devo cancellare anche quella sviluppata? :lol:
ps ma l'opzione ''Allega'' dove la trovo? cosi metto qualche inutile foto di palloni svolazzanti nel cielo...piuttosto che foto emozionanti di bambini divertiti :cry: :cry:
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Re: 1 Maggio insieme? Coloriamo i cieli'' Castiglione del La

Messaggioda fanagot » lun mag 05, 2014 5:38 pm

Nessuno ti ha detto che non puoi fare foto.
Non le puoi esporre. Cosa non ti è chiaro? Che un forum su internet non è un luogo privato?
Ne abbiamo discusso svariate volte, ravana un po' che trovi discussioni vecchie. :cincin:

L'allegato si fa dal form in cui inserisci i messaggi, scorri la pagina che lo vedi.
1200pxl di lato lungo
Mancano molte foto di obiettivi che TU magari hai. Controlla nell'archivio e provvedi! Immagine
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Non ho ancora svaccato abbastanza?
 
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Re: 1 Maggio insieme? Coloriamo i cieli'' Castiglione del La

Messaggioda alle84 » lun mag 05, 2014 5:46 pm

Crazy4makeup PH ha scritto:Mi sono andata a informare su questa faccenda poichè mi suonava troppo strana la cosa.Il mio vicino di casa, Avvocato civilista(pur sempre avvocato), e da alcuni fotografi con cui collaboro professionalmente e mi hanno confermato che se il volto non è Isolato dal resto del paesaggio(adulto/minorenne che sia), quindi se non trattasi di Ritratto... io sono perfettamente libera di fare foto purché trattasi si ricorrenze festivi come:
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(resta il fatto che se non la volete qua sul forum la tolgo senza problema, se queste sono le regole è ovvio che mi attengo a rispettarle) :ook:
''La legge 633/41 (quella ben nota sul diritto d’autore) e il Codice Civile (entrambi ben vivi e vegeti, non certo ne' sostituiti ne' soppiantati dalla legge sulla privacy) prevedevano fin da prima - e tuttora prevedono - delle norme ben precise per quello che riguarda i ritratti fotografici (vedi pubblicazione dei ritratti). E cioe': non si e' mai potuto pubblicare il volto di una persona che non fosse consenziente, a meno che la pubblicazione non fosse relativa ad un personaggio gia' noto (viene meno il diritto ad una privacy che gia' non c’era piu'), o per finalita' giornalistiche (il diritto di cronaca permette la pubblicazione, a patto che non si calpesti un diritto piu' forte). In nessun caso, era - ed e' - ammessa la pubblicazione di immagini lesive del buon nome e del decoro della persona''
e vi riporto un link che mi ha passato questa persona
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e ancora dal sito ''non esiste un simile obbligo, anche perche' quando manca una proibizione, non c'e' una legge che espressamente dica che si puo' fare qualcosa di non proibito''
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non mi sono letto tutto quanto...

sicuramente ciò che hai scritto è già stato dibattutto da chi gestisce il forum, ed è stato deciso quello che prima è stato scritto... non è detto che ci piaccia, ma è quello che si deve fare per evitare eventuali problemi...
così parlo il boss:
" we will make you an asshole as big as the dome of Florence's cathedral " versione international
del famoso detto fiorentino " Vi si fa un buho di hulo come la cupola dì domo "
così parlò memo:
discutere con un troll è come giocare a scacchi con un piccione: potresti essere il più grande giocatore del mondo ma il piccione continuerà a rovesciare tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e camminerà impettito andando in giro con aria trionfante.
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Ciao Fabio.
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Re: 1 Maggio insieme? Coloriamo i cieli'' Castiglione del La

Messaggioda Mauro » lun mag 05, 2014 6:03 pm

Crazy4makeup PH ha scritto:Mi sono andata a informare su questa faccenda poichè mi suonava troppo strana la cosa.Il mio vicino di casa, Avvocato civilista(pur sempre avvocato), e da alcuni fotografi con cui collaboro professionalmente e mi hanno confermato che se il volto non è Isolato dal resto del paesaggio(adulto/minorenne che sia), quindi se non trattasi di Ritratto... io sono perfettamente libera di fare foto purché trattasi si ricorrenze festivi come:
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e vi riporto un link che mi ha passato questa persona
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dal sito inoltre ''la legge non obbliga ad avere un'autorizzazione all'esecuzione delle riprese, ma la legge, invece, impone di avere un'autorizzazione all'esposizione in pubblico dei ritratti' ( il mio è considerato un ritratto?)
e ancora dal sito ''non esiste un simile obbligo, anche perche' quando manca una proibizione, non c'e' una legge che espressamente dica che si puo' fare qualcosa di non proibito''
Non vi arrabbiate e non vi accanite sempre cosi,capisco anche se le cose mi vengano dette con garbo e grazia (sono pur sempre una donna no?!) :ghgh:
Cmq la legge che dite voi vale per ritratti non solo ai minorenni ma anche agli adulti..l'avvocato invita a tutti quanti,me compresa, di informarsi, prima di esprimere un giudizio pressoché certo :wink:


con garbo visto che sei una donna ti riportom sotto alcune cose , i minori non vengono trattati per la privacy come gli adulti per cui ciò che non si configura come ritratto fatto in pubblico è pubblicabile che nel caso dei minori oltre alla legge sulla privacy intervengono anche la Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176 e la carta di Treviso per la tutela della personalità del minore.
Bisogna stare molto attenti quando si pubblicano foto di minori su internet: nella gran parte dei casi, infatti, si tratta di attività illecita che espone a forti responsabilità e obblighi risarcitori
pur non sussistendo alcun divieto di ritrarre minori in pubblico, per la pubblicazione è sempre necessaria l’autorizzazione. Trattandosi di soggetto minore, quindi sottostante alla potestà dei genitori, saranno questi ultimi a dover rilasciare l’autorizzazione
Deve, tuttavia, tenersi presente come la giurisprudenza di legittimità sia sempre più rigorosa nel tutelare il diritto dei minori alla privacy e alla riservatezza, in ottemperanza alle numerose Convenzioni internazionali intervenute nel corso degli anni sul tema. In particolare, la Suprema Corte ha sancito che il diritto alla riservatezza del minore deve essere assolutamente preminente, secondo le indicazioni derivanti dalle norme della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge n. 176/1991, e tenuto conto altresì dei numerosi interventi in materia a livello comunitario
In generale, il Codice della Privacy, per come integrato dal Codice Deontologico per le Attività Giornalistiche [1], garantisce una tutela rafforzata della riservatezza dei minori: ciò anche a dispetto del diritto di cronaca e di informazione. Infatti, la legge salvaguarda innanzitutto la personalità dei bimbi da indebite interferenze, da parte dei media, nella loro vita privata.
Il giornalista (ma anche chiunque operi sul web) deve pertanto astenersi dal pubblicare fotografie o nomi che, in qualunque modo, siano idonei a identificare i minori, anche se coinvolti in fatti di cronaca di pubblico interesse o pubblici
È sempre bene, quindi, riportare la fotografia sgranata (cosiddetta pixellatura) e soltanto le iniziali del nome del minore. Non solo: il giornalista (e chiunque operi sul web) ha il dovere di astenersi dal pubblicare, nei casi non consentiti, non solo il nome del minore, ma anche “tutti gli elementi che possono portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o il comune di residenza nel caso di piccoli centri, l’indicazione della scuola cui appartenga”.
Negli altri casi è sempre necessario chiedere e ottenere un preventivo consenso scritto, da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, alla riproduzione di foto; l’autorizzazione deve contenere anche la dichiarazione di consapevolezza e approvazione del contesto in cui saranno inserite tali immagini e del commento scritto o parlato che sarà fatto in proposito. Per esempio: è stato ritenuto illegittima la pubblicazione della foto di un bambino ritratto mentre gioca, all’interno invece di una pubblicità sulla “pet therapy” (ossia la cura delle malattie psichiche attraverso la compagnia degli animali).
L’eventuale consenso alla pubblicazione, reso da parte di chi esercita la potestà genitoriale, deve comunque subire un ulteriore vaglio di opportunità da parte del giornalista, il quale dovrà verificare l’effettiva rispondenza dell’attività di pubblicazione alle finalità pubbliche. Il diritto del minore alla riservatezza è considerato infatti come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca. Pertanto, il giornalista (sempre inteso nell'accezione ampia inclusiva di chiunque operi sul web ), qualora per motivi di interesse pubblico decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso.

La Carta di Treviso impone di tutelare “la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato e deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni”.

Il Garante della Privacy ha affermato che la tutela del minore deve essere rispettata in qualunque ambito della vita quotidiana. È stata per esempio considerata illecita la pubblicazione di una foto contenente un minore perché occasionalmente vicino al genitore, persona pubblica (o di spettacolo), all’interno di un servizio di gossip su un rotocalco. La notorietà del minore, di fatto derivante da suoi legami familiari, non fa venire meno l’esigenza di tutelare la sua personalità e di valutare se una determinata pubblicazione risponda ad un suo interesse oggettivo. Pertanto è da considerare illecita anche la pubblicazione di foto di minori che siano semplicemente figli di personaggi pubblici.

Il codice deontologico dei giornalisti prevede un articolo specifico alla tutela del minore [3]: una norma che, comunque, dovrebbe conoscere anche chi opera sul web attraverso un blog o un sito o comunque chiunque pubblichi fotografie o, nel cederle, si assume la responsabilità dei contenuti ceduti. Riteniamo di fare cosa utile nel riportare tale norma.

Art. 7
1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla «Carta di Treviso».

rileggiti con cura il link che il tuo amico avvocato ti ha passato e dimmi dove c'è scritto che puoi esporre al pubblico una foto di minore riconoscibile senza l'autorizzazione dei genitori o di chi esercita la patria potestà.

Scritto questo , qui dentro foto di minori riconoscibili di cui non si possa dichiarare di esercitare la patria potestà NON se ne pubblicano e la cosa NON è negoziabile.
Ma poi, è proprio obbligatorio essere qualcuno?(Raffaello Mascetti)
c’entra come il culo e le quarant’ore
Siamo alle porte co' sassi.
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Re: 1 Maggio insieme? Coloriamo i cieli'' Castiglione del La

Messaggioda Crazy4makeup PH » lun mag 05, 2014 6:17 pm

Mauro ha scritto:
Crazy4makeup PH ha scritto:Mi sono andata a informare su questa faccenda poichè mi suonava troppo strana la cosa.Il mio vicino di casa, Avvocato civilista(pur sempre avvocato), e da alcuni fotografi con cui collaboro professionalmente e mi hanno confermato che se il volto non è Isolato dal resto del paesaggio(adulto/minorenne che sia), quindi se non trattasi di Ritratto... io sono perfettamente libera di fare foto purché trattasi si ricorrenze festivi come:
eventi organizzati a doc,come nel mio caso Non privati,sagre,spettacoli pubblici,spettacoli teatrali ecc.ecc
(resta il fatto che se non la volete qua sul forum la tolgo senza problema, se queste sono le regole è ovvio che mi attengo a rispettarle) :ook:
''La legge 633/41 (quella ben nota sul diritto d’autore) e il Codice Civile (entrambi ben vivi e vegeti, non certo ne' sostituiti ne' soppiantati dalla legge sulla privacy) prevedevano fin da prima - e tuttora prevedono - delle norme ben precise per quello che riguarda i ritratti fotografici (vedi pubblicazione dei ritratti). E cioe': non si e' mai potuto pubblicare il volto di una persona che non fosse consenziente, a meno che la pubblicazione non fosse relativa ad un personaggio gia' noto (viene meno il diritto ad una privacy che gia' non c’era piu'), o per finalita' giornalistiche (il diritto di cronaca permette la pubblicazione, a patto che non si calpesti un diritto piu' forte). In nessun caso, era - ed e' - ammessa la pubblicazione di immagini lesive del buon nome e del decoro della persona''
e vi riporto un link che mi ha passato questa persona
http://www.fotografi.org/battesimi_comunioni_cresime_saggi.htm
dal sito inoltre ''la legge non obbliga ad avere un'autorizzazione all'esecuzione delle riprese, ma la legge, invece, impone di avere un'autorizzazione all'esposizione in pubblico dei ritratti' ( il mio è considerato un ritratto?)
e ancora dal sito ''non esiste un simile obbligo, anche perche' quando manca una proibizione, non c'e' una legge che espressamente dica che si puo' fare qualcosa di non proibito''
Non vi arrabbiate e non vi accanite sempre cosi,capisco anche se le cose mi vengano dette con garbo e grazia (sono pur sempre una donna no?!) :ghgh:
Cmq la legge che dite voi vale per ritratti non solo ai minorenni ma anche agli adulti..l'avvocato invita a tutti quanti,me compresa, di informarsi, prima di esprimere un giudizio pressoché certo :wink:


con garbo visto che sei una donna ti riportom sotto alcune cose , i minori non vengono trattati per la privacy come gli adulti per cui ciò che non si configura come ritratto fatto in pubblico è pubblicabile che nel caso dei minori oltre alla legge sulla privacy intervengono anche la Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176 e la carta di Treviso per la tutela della personalità del minore.
Bisogna stare molto attenti quando si pubblicano foto di minori su internet: nella gran parte dei casi, infatti, si tratta di attività illecita che espone a forti responsabilità e obblighi risarcitori
pur non sussistendo alcun divieto di ritrarre minori in pubblico, per la pubblicazione è sempre necessaria l’autorizzazione. Trattandosi di soggetto minore, quindi sottostante alla potestà dei genitori, saranno questi ultimi a dover rilasciare l’autorizzazione
Deve, tuttavia, tenersi presente come la giurisprudenza di legittimità sia sempre più rigorosa nel tutelare il diritto dei minori alla privacy e alla riservatezza, in ottemperanza alle numerose Convenzioni internazionali intervenute nel corso degli anni sul tema. In particolare, la Suprema Corte ha sancito che il diritto alla riservatezza del minore deve essere assolutamente preminente, secondo le indicazioni derivanti dalle norme della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge n. 176/1991, e tenuto conto altresì dei numerosi interventi in materia a livello comunitario
In generale, il Codice della Privacy, per come integrato dal Codice Deontologico per le Attività Giornalistiche [1], garantisce una tutela rafforzata della riservatezza dei minori: ciò anche a dispetto del diritto di cronaca e di informazione. Infatti, la legge salvaguarda innanzitutto la personalità dei bimbi da indebite interferenze, da parte dei media, nella loro vita privata.
Il giornalista (ma anche chiunque operi sul web) deve pertanto astenersi dal pubblicare fotografie o nomi che, in qualunque modo, siano idonei a identificare i minori, anche se coinvolti in fatti di cronaca di pubblico interesse o pubblici
È sempre bene, quindi, riportare la fotografia sgranata (cosiddetta pixellatura) e soltanto le iniziali del nome del minore. Non solo: il giornalista (e chiunque operi sul web) ha il dovere di astenersi dal pubblicare, nei casi non consentiti, non solo il nome del minore, ma anche “tutti gli elementi che possono portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o il comune di residenza nel caso di piccoli centri, l’indicazione della scuola cui appartenga”.
Negli altri casi è sempre necessario chiedere e ottenere un preventivo consenso scritto, da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, alla riproduzione di foto; l’autorizzazione deve contenere anche la dichiarazione di consapevolezza e approvazione del contesto in cui saranno inserite tali immagini e del commento scritto o parlato che sarà fatto in proposito. Per esempio: è stato ritenuto illegittima la pubblicazione della foto di un bambino ritratto mentre gioca, all’interno invece di una pubblicità sulla “pet therapy” (ossia la cura delle malattie psichiche attraverso la compagnia degli animali).
L’eventuale consenso alla pubblicazione, reso da parte di chi esercita la potestà genitoriale, deve comunque subire un ulteriore vaglio di opportunità da parte del giornalista, il quale dovrà verificare l’effettiva rispondenza dell’attività di pubblicazione alle finalità pubbliche. Il diritto del minore alla riservatezza è considerato infatti come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca. Pertanto, il giornalista (sempre inteso nell'accezione ampia inclusiva di chiunque operi sul web ), qualora per motivi di interesse pubblico decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso.

La Carta di Treviso impone di tutelare “la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato e deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni”.

Il Garante della Privacy ha affermato che la tutela del minore deve essere rispettata in qualunque ambito della vita quotidiana. È stata per esempio considerata illecita la pubblicazione di una foto contenente un minore perché occasionalmente vicino al genitore, persona pubblica (o di spettacolo), all’interno di un servizio di gossip su un rotocalco. La notorietà del minore, di fatto derivante da suoi legami familiari, non fa venire meno l’esigenza di tutelare la sua personalità e di valutare se una determinata pubblicazione risponda ad un suo interesse oggettivo. Pertanto è da considerare illecita anche la pubblicazione di foto di minori che siano semplicemente figli di personaggi pubblici.

Il codice deontologico dei giornalisti prevede un articolo specifico alla tutela del minore [3]: una norma che, comunque, dovrebbe conoscere anche chi opera sul web attraverso un blog o un sito o comunque chiunque pubblichi fotografie o, nel cederle, si assume la responsabilità dei contenuti ceduti. Riteniamo di fare cosa utile nel riportare tale norma.

Art. 7
1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla «Carta di Treviso».

rileggiti con cura il link che il tuo amico avvocato ti ha passato e dimmi dove c'è scritto che puoi esporre al pubblico una foto di minore riconoscibile senza l'autorizzazione dei genitori o di chi esercita la patria potestà.

Scritto questo , qui dentro foto di minori riconoscibili di cui non si possa dichiarare di esercitare la patria potestà NON se ne pubblicano e la cosa NON è negoziabile.


signor si la sto canellando... si il link lo trovi nel mio penultimo commento..per essere precisi(e non sto contestando) lei si sta riferendo a una legge del 1991 io del 2004 che si riferisce a soli ritratti e isolamento del volto. Se il volto è riconoscibile (minorenne o adulto che sia) e scattata durante eventi ricreativi come questo,non c'è alcuna legge che sostiene il contrario di quanto scritto prima. Cmq ora procedo con la rimozione. :aureola:
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Re: 1 Maggio insieme? Coloriamo i cieli'' Castiglione del La

Messaggioda Crazy4makeup PH » lun mag 05, 2014 6:47 pm

fatto :cool2:
eccola un'altra (finalmente ho trovato sto benedetto allegato :clap: )
ma questa secondo me non esprime le stesse emozioni dei bimbi gioiosi che si divertono durante un'attività ricreativa :cry:
Ad esempio uno still life a voi suscita emozioni?
Oppure sono io che non sono in grado di esternare il sentimento della gioia, dello stupore, del disagio o del terrore da un'oggetto inanimato? :roll: (va be questo era animato dal vento...diciamo ''inanimato a metà''
Voi che dite? (sono pazza a fare sti ragionamenti??)
Una foto senza il Sentimento secondo voi che foto è? :idea2:
Allegati
colorlittle.jpg
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Re: 1 Maggio insieme? Coloriamo i cieli'' Castiglione del La

Messaggioda virtualflyer » lun mag 05, 2014 6:50 pm

Secondo me non si può dire che solo la foto di una persona trasmette sentimento, non credo di non aver mai avuto "sentimento" dalle foto in galleria e gli unici bambini sono i figli dei fotografi. Sentimento o no se qua è così lo accettiamo. (Devo dire che non impazzirei per poter vedere altre foto di bambini, ma questi poi sono punti di vista)
- Matteo
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Re: 1 Maggio insieme? Coloriamo i cieli'' Castiglione del La

Messaggioda Crazy4makeup PH » lun mag 05, 2014 7:09 pm

virtualflyer ha scritto:Secondo me non si può dire che solo la foto di una persona trasmette sentimento, non credo di non aver mai avuto "sentimento" dalle foto in galleria e gli unici bambini sono i figli dei fotografi. Sentimento o no se qua è così lo accettiamo. (Devo dire che non impazzirei per poter vedere altre foto di bambini, ma questi poi sono punti di vista)


su flickr (se nel filtro scrive ''child'' ho visto che è pieno di bambini qua e la a fuoco e non, in primo piano e in secondo,ritratti e non...poi se sono figli del fotografo..non so non gliel'ho chiesto, ma se cosi fosse deve aver pasturato molto :asd: )
Ps non riesco a vedere la tua galleria.
Secondo me l'espressione è tutto. Poi sta nella bravura del fotografo (sempre secondo me) a dar vita anche a un oggetto che non ce l' ha. Io purtroppo ancora non posseggo quest'abilità :cryyy:
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Crazy4makeup PH
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Re: 1 Maggio insieme? Coloriamo i cieli'' Castiglione del La

Messaggioda Mauro » lun mag 05, 2014 8:04 pm

Crazy4makeup PH ha scritto:
Mauro ha scritto:
Crazy4makeup PH ha scritto:Mi sono andata a informare su questa faccenda poichè mi suonava troppo strana la cosa.Il mio vicino di casa, Avvocato civilista(pur sempre avvocato), e da alcuni fotografi con cui collaboro professionalmente e mi hanno confermato che se il volto non è Isolato dal resto del paesaggio(adulto/minorenne che sia), quindi se non trattasi di Ritratto... io sono perfettamente libera di fare foto purché trattasi si ricorrenze festivi come:
eventi organizzati a doc,come nel mio caso Non privati,sagre,spettacoli pubblici,spettacoli teatrali ecc.ecc
(resta il fatto che se non la volete qua sul forum la tolgo senza problema, se queste sono le regole è ovvio che mi attengo a rispettarle) :ook:
''La legge 633/41 (quella ben nota sul diritto d’autore) e il Codice Civile (entrambi ben vivi e vegeti, non certo ne' sostituiti ne' soppiantati dalla legge sulla privacy) prevedevano fin da prima - e tuttora prevedono - delle norme ben precise per quello che riguarda i ritratti fotografici (vedi pubblicazione dei ritratti). E cioe': non si e' mai potuto pubblicare il volto di una persona che non fosse consenziente, a meno che la pubblicazione non fosse relativa ad un personaggio gia' noto (viene meno il diritto ad una privacy che gia' non c’era piu'), o per finalita' giornalistiche (il diritto di cronaca permette la pubblicazione, a patto che non si calpesti un diritto piu' forte). In nessun caso, era - ed e' - ammessa la pubblicazione di immagini lesive del buon nome e del decoro della persona''
e vi riporto un link che mi ha passato questa persona
http://www.fotografi.org/battesimi_comunioni_cresime_saggi.htm
dal sito inoltre ''la legge non obbliga ad avere un'autorizzazione all'esecuzione delle riprese, ma la legge, invece, impone di avere un'autorizzazione all'esposizione in pubblico dei ritratti' ( il mio è considerato un ritratto?)
e ancora dal sito ''non esiste un simile obbligo, anche perche' quando manca una proibizione, non c'e' una legge che espressamente dica che si puo' fare qualcosa di non proibito''
Non vi arrabbiate e non vi accanite sempre cosi,capisco anche se le cose mi vengano dette con garbo e grazia (sono pur sempre una donna no?!) :ghgh:
Cmq la legge che dite voi vale per ritratti non solo ai minorenni ma anche agli adulti..l'avvocato invita a tutti quanti,me compresa, di informarsi, prima di esprimere un giudizio pressoché certo :wink:


con garbo visto che sei una donna ti riportom sotto alcune cose , i minori non vengono trattati per la privacy come gli adulti per cui ciò che non si configura come ritratto fatto in pubblico è pubblicabile che nel caso dei minori oltre alla legge sulla privacy intervengono anche la Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176 e la carta di Treviso per la tutela della personalità del minore.
Bisogna stare molto attenti quando si pubblicano foto di minori su internet: nella gran parte dei casi, infatti, si tratta di attività illecita che espone a forti responsabilità e obblighi risarcitori
pur non sussistendo alcun divieto di ritrarre minori in pubblico, per la pubblicazione è sempre necessaria l’autorizzazione. Trattandosi di soggetto minore, quindi sottostante alla potestà dei genitori, saranno questi ultimi a dover rilasciare l’autorizzazione
Deve, tuttavia, tenersi presente come la giurisprudenza di legittimità sia sempre più rigorosa nel tutelare il diritto dei minori alla privacy e alla riservatezza, in ottemperanza alle numerose Convenzioni internazionali intervenute nel corso degli anni sul tema. In particolare, la Suprema Corte ha sancito che il diritto alla riservatezza del minore deve essere assolutamente preminente, secondo le indicazioni derivanti dalle norme della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge n. 176/1991, e tenuto conto altresì dei numerosi interventi in materia a livello comunitario
In generale, il Codice della Privacy, per come integrato dal Codice Deontologico per le Attività Giornalistiche [1], garantisce una tutela rafforzata della riservatezza dei minori: ciò anche a dispetto del diritto di cronaca e di informazione. Infatti, la legge salvaguarda innanzitutto la personalità dei bimbi da indebite interferenze, da parte dei media, nella loro vita privata.
Il giornalista (ma anche chiunque operi sul web) deve pertanto astenersi dal pubblicare fotografie o nomi che, in qualunque modo, siano idonei a identificare i minori, anche se coinvolti in fatti di cronaca di pubblico interesse o pubblici
È sempre bene, quindi, riportare la fotografia sgranata (cosiddetta pixellatura) e soltanto le iniziali del nome del minore. Non solo: il giornalista (e chiunque operi sul web) ha il dovere di astenersi dal pubblicare, nei casi non consentiti, non solo il nome del minore, ma anche “tutti gli elementi che possono portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o il comune di residenza nel caso di piccoli centri, l’indicazione della scuola cui appartenga”.
Negli altri casi è sempre necessario chiedere e ottenere un preventivo consenso scritto, da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, alla riproduzione di foto; l’autorizzazione deve contenere anche la dichiarazione di consapevolezza e approvazione del contesto in cui saranno inserite tali immagini e del commento scritto o parlato che sarà fatto in proposito. Per esempio: è stato ritenuto illegittima la pubblicazione della foto di un bambino ritratto mentre gioca, all’interno invece di una pubblicità sulla “pet therapy” (ossia la cura delle malattie psichiche attraverso la compagnia degli animali).
L’eventuale consenso alla pubblicazione, reso da parte di chi esercita la potestà genitoriale, deve comunque subire un ulteriore vaglio di opportunità da parte del giornalista, il quale dovrà verificare l’effettiva rispondenza dell’attività di pubblicazione alle finalità pubbliche. Il diritto del minore alla riservatezza è considerato infatti come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca. Pertanto, il giornalista (sempre inteso nell'accezione ampia inclusiva di chiunque operi sul web ), qualora per motivi di interesse pubblico decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso.

La Carta di Treviso impone di tutelare “la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato e deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni”.

Il Garante della Privacy ha affermato che la tutela del minore deve essere rispettata in qualunque ambito della vita quotidiana. È stata per esempio considerata illecita la pubblicazione di una foto contenente un minore perché occasionalmente vicino al genitore, persona pubblica (o di spettacolo), all’interno di un servizio di gossip su un rotocalco. La notorietà del minore, di fatto derivante da suoi legami familiari, non fa venire meno l’esigenza di tutelare la sua personalità e di valutare se una determinata pubblicazione risponda ad un suo interesse oggettivo. Pertanto è da considerare illecita anche la pubblicazione di foto di minori che siano semplicemente figli di personaggi pubblici.

Il codice deontologico dei giornalisti prevede un articolo specifico alla tutela del minore [3]: una norma che, comunque, dovrebbe conoscere anche chi opera sul web attraverso un blog o un sito o comunque chiunque pubblichi fotografie o, nel cederle, si assume la responsabilità dei contenuti ceduti. Riteniamo di fare cosa utile nel riportare tale norma.

Art. 7
1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla «Carta di Treviso».

rileggiti con cura il link che il tuo amico avvocato ti ha passato e dimmi dove c'è scritto che puoi esporre al pubblico una foto di minore riconoscibile senza l'autorizzazione dei genitori o di chi esercita la patria potestà.

Scritto questo , qui dentro foto di minori riconoscibili di cui non si possa dichiarare di esercitare la patria potestà NON se ne pubblicano e la cosa NON è negoziabile.


signor si la sto canellando... si il link lo trovi nel mio penultimo commento..per essere precisi(e non sto contestando) lei si sta riferendo a una legge del 1991 io del 2004 che si riferisce a soli ritratti e isolamento del volto. Se il volto è riconoscibile (minorenne o adulto che sia) e scattata durante eventi ricreativi come questo,non c'è alcuna legge che sostiene il contrario di quanto scritto prima. Cmq ora procedo con la rimozione. :aureola:


ne sai più della cassazione complimenti....
Ma poi, è proprio obbligatorio essere qualcuno?(Raffaello Mascetti)
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Re: 1 Maggio insieme? Coloriamo i cieli'' Castiglione del La

Messaggioda virtualflyer » lun mag 05, 2014 8:10 pm

Crazy4makeup PH ha scritto:
virtualflyer ha scritto:Secondo me non si può dire che solo la foto di una persona trasmette sentimento, non credo di non aver mai avuto "sentimento" dalle foto in galleria e gli unici bambini sono i figli dei fotografi. Sentimento o no se qua è così lo accettiamo. (Devo dire che non impazzirei per poter vedere altre foto di bambini, ma questi poi sono punti di vista)


su flickr (se nel filtro scrive ''child'' ho visto che è pieno di bambini qua e la a fuoco e non, in primo piano e in secondo,ritratti e non...poi se sono figli del fotografo..non so non gliel'ho chiesto, ma se cosi fosse deve aver pasturato molto :asd: )
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Re: 1 Maggio insieme? Coloriamo i cieli'' Castiglione del La

Messaggioda fra.ma » lun mag 05, 2014 8:17 pm

non voglio sapere di leggi...e vi assicuro che spesso scatto foto al volo con la fotocamera puntata a occhio, dal basso e in occasioni di soppiatto ma mai mi sognerei di pubblicare foto che esulano dal contesto di una qualsiasi manifestazione. personalmente mi sono ritrovato su una notizia di un quotidiano locale nel contesto di una raccolta firme e sebbene per puro caso non mi ha fatto piacere...sostengo da genitore che se qualc'uno si permettesse di fare foto ai miei figli in pubblicpo potrei non rispondere di me....all'istinto non c'è legge che tenga....
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Re: 1 Maggio insieme? Coloriamo i cieli'' Castiglione del La

Messaggioda Crazy4makeup PH » lun mag 05, 2014 8:54 pm

virtualflyer ha scritto:
Crazy4makeup PH ha scritto:
virtualflyer ha scritto:Secondo me non si può dire che solo la foto di una persona trasmette sentimento, non credo di non aver mai avuto "sentimento" dalle foto in galleria e gli unici bambini sono i figli dei fotografi. Sentimento o no se qua è così lo accettiamo. (Devo dire che non impazzirei per poter vedere altre foto di bambini, ma questi poi sono punti di vista)


su flickr (se nel filtro scrive ''child'' ho visto che è pieno di bambini qua e la a fuoco e non, in primo piano e in secondo,ritratti e non...poi se sono figli del fotografo..non so non gliel'ho chiesto, ma se cosi fosse deve aver pasturato molto :asd: )
Ps non riesco a vedere la tua galleria.
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Non ho foto in galleria, nè figli! Flickr non è legge italiana


lo hai scritto tu sopra ''non credo di non aver mai avuto "sentimento" dalle foto in galleria''
allora se non hai nulla come fai a giudicare? :happy2:
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Re: 1 Maggio insieme? Coloriamo i cieli'' Castiglione del La

Messaggioda il Maggiore » lun mag 05, 2014 9:09 pm

Crazy4makeup PH ha scritto:allora se non hai nulla come fai a giudicare? :happy2:

Che equivale a dire che serve una badilata nella schiena per sapere che fa male... :asd:
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Re: 1 Maggio insieme? Coloriamo i cieli'' Castiglione del La

Messaggioda virtualflyer » lun mag 05, 2014 9:10 pm

Crazy4makeup PH ha scritto:
virtualflyer ha scritto:
Crazy4makeup PH ha scritto:
virtualflyer ha scritto:Secondo me non si può dire che solo la foto di una persona trasmette sentimento, non credo di non aver mai avuto "sentimento" dalle foto in galleria e gli unici bambini sono i figli dei fotografi. Sentimento o no se qua è così lo accettiamo. (Devo dire che non impazzirei per poter vedere altre foto di bambini, ma questi poi sono punti di vista)


su flickr (se nel filtro scrive ''child'' ho visto che è pieno di bambini qua e la a fuoco e non, in primo piano e in secondo,ritratti e non...poi se sono figli del fotografo..non so non gliel'ho chiesto, ma se cosi fosse deve aver pasturato molto :asd: )
Ps non riesco a vedere la tua galleria.
Secondo me l'espressione è tutto. Poi sta nella bravura del fotografo (sempre secondo me) a dar vita anche a un oggetto che non ce l' ha. Io purtroppo ancora non posseggo quest'abilità :cryyy:

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lo hai scritto tu sopra ''non credo di non aver mai avuto "sentimento" dalle foto in galleria''
allora se non hai nulla come fai a giudicare? :happy2:

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