Crazy4makeup PH ha scritto:Mi sono andata a informare su questa faccenda poichè mi suonava troppo strana la cosa.Il mio vicino di casa, Avvocato civilista(pur sempre avvocato), e da alcuni fotografi con cui collaboro professionalmente e mi hanno confermato che se il volto non è Isolato dal resto del paesaggio(adulto/minorenne che sia), quindi se non trattasi di Ritratto... io sono perfettamente libera di fare foto purché trattasi si ricorrenze festivi come:
eventi organizzati a doc,come nel mio caso Non privati,sagre,spettacoli pubblici,spettacoli teatrali ecc.ecc
(resta il fatto che se non la volete qua sul forum la tolgo senza problema, se queste sono le regole è ovvio che mi attengo a rispettarle)
''La legge 633/41 (quella ben nota sul diritto d’autore) e il Codice Civile (entrambi ben vivi e vegeti, non certo ne' sostituiti ne' soppiantati dalla legge sulla privacy) prevedevano fin da prima - e tuttora prevedono - delle norme ben precise per quello che riguarda i ritratti fotografici (vedi pubblicazione dei ritratti). E cioe': non si e' mai potuto pubblicare il volto di una persona che non fosse consenziente, a meno che la pubblicazione non fosse relativa ad un personaggio gia' noto (viene meno il diritto ad una privacy che gia' non c’era piu'), o per finalita' giornalistiche (il diritto di cronaca permette la pubblicazione, a patto che non si calpesti un diritto piu' forte). In nessun caso, era - ed e' - ammessa la pubblicazione di immagini lesive del buon nome e del decoro della persona''
e vi riporto un link che mi ha passato questa persona
http://www.fotografi.org/battesimi_comunioni_cresime_saggi.htmdal sito inoltre ''la legge non obbliga ad avere un'autorizzazione all'esecuzione delle riprese, ma la legge, invece, impone di avere un'autorizzazione all'esposizione in pubblico
dei ritratti' ( il mio è considerato un ritratto?)
e ancora dal sito ''non esiste un simile obbligo, anche perche' quando manca una proibizione, non c'e' una legge che espressamente dica che si puo' fare qualcosa di non proibito''
Non vi arrabbiate e non vi accanite sempre cosi,capisco anche se le cose mi vengano dette con garbo e grazia (sono pur sempre una donna no?!)
Cmq la legge che dite voi vale per ritratti non solo ai minorenni ma anche agli adulti..l'avvocato invita a tutti quanti,me compresa, di informarsi, prima di esprimere un giudizio pressoché certo
con garbo visto che sei una donna ti riportom sotto alcune cose , i minori non vengono trattati per la privacy come gli adulti per cui ciò che non si configura come ritratto fatto in pubblico è pubblicabile che nel caso dei minori oltre alla legge sulla privacy intervengono anche la Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176 e la carta di Treviso per la tutela della personalità del minore.
Bisogna stare molto attenti quando si pubblicano foto di minori su internet: nella gran parte dei casi, infatti, si tratta di attività illecita che espone a forti responsabilità e obblighi risarcitori
pur non sussistendo alcun divieto di ritrarre minori in pubblico, per la pubblicazione è sempre necessaria l’autorizzazione. Trattandosi di soggetto minore, quindi sottostante alla potestà dei genitori, saranno questi ultimi a dover rilasciare l’autorizzazione
Deve, tuttavia, tenersi presente come la giurisprudenza di legittimità sia sempre più rigorosa nel tutelare il diritto dei minori alla privacy e alla riservatezza, in ottemperanza alle numerose Convenzioni internazionali intervenute nel corso degli anni sul tema. In particolare,
la Suprema Corte ha sancito che il diritto alla riservatezza del minore deve essere assolutamente preminente, secondo le indicazioni derivanti dalle norme della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge n. 176/1991, e tenuto conto altresì dei numerosi interventi in materia a livello comunitarioIn generale, il Codice della Privacy, per come integrato dal Codice Deontologico per le Attività Giornalistiche [1], garantisce una tutela rafforzata della riservatezza dei minori: ciò anche a dispetto del diritto di cronaca e di informazione. Infatti, la legge salvaguarda innanzitutto la personalità dei bimbi da indebite interferenze, da parte dei media, nella loro vita privata.
Il giornalista (
ma anche chiunque operi sul web) deve pertanto
astenersi dal pubblicare fotografie o nomi che, in qualunque modo, siano idonei a identificare i minori, anche se coinvolti in fatti di cronaca di pubblico interesse o pubbliciÈ sempre bene, quindi, riportare la fotografia sgranata (cosiddetta pixellatura) e soltanto le iniziali del nome del minore. Non solo: il giornalista (e chiunque operi sul web) ha il dovere di astenersi dal pubblicare, nei casi non consentiti, non solo il nome del minore, ma anche “tutti gli elementi che possono portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o il comune di residenza nel caso di piccoli centri, l’indicazione della scuola cui appartenga”.
Negli altri casi è sempre necessario chiedere e ottenere un preventivo consenso scritto, da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, alla riproduzione di foto; l’autorizzazione deve contenere anche la dichiarazione di consapevolezza e approvazione del contesto in cui saranno inserite tali immagini e del commento scritto o parlato che sarà fatto in proposito. Per esempio: è stato ritenuto illegittima la pubblicazione della foto di un bambino ritratto mentre gioca, all’interno invece di una pubblicità sulla “pet therapy” (ossia la cura delle malattie psichiche attraverso la compagnia degli animali).
L’eventuale consenso alla pubblicazione, reso da parte di chi esercita la potestà genitoriale, deve comunque subire un ulteriore vaglio di opportunità da parte del giornalista, il quale dovrà verificare l’effettiva rispondenza dell’attività di pubblicazione alle finalità pubbliche. Il diritto del minore alla riservatezza è considerato infatti come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca. Pertanto, il giornalista (sempre inteso nell'accezione ampia inclusiva di chiunque operi sul web ), qualora per motivi di interesse pubblico decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso.
La Carta di Treviso impone di tutelare “la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato e deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni”.
Il Garante della Privacy ha affermato che la tutela del minore deve essere rispettata in qualunque ambito della vita quotidiana. È stata per esempio considerata illecita la pubblicazione di una foto contenente un minore perché occasionalmente vicino al genitore, persona pubblica (o di spettacolo), all’interno di un servizio di gossip su un rotocalco. La notorietà del minore, di fatto derivante da suoi legami familiari, non fa venire meno l’esigenza di tutelare la sua personalità e di valutare se una determinata pubblicazione risponda ad un suo interesse oggettivo. Pertanto è da considerare illecita anche la pubblicazione di foto di minori che siano semplicemente figli di personaggi pubblici.
Il codice deontologico dei giornalisti prevede un articolo specifico alla tutela del minore [3]: una norma che, comunque, dovrebbe conoscere anche chi opera sul web attraverso un blog o un sito o comunque chiunque pubblichi fotografie o, nel cederle, si assume la responsabilità dei contenuti ceduti. Riteniamo di fare cosa utile nel riportare tale norma.
Art. 7
1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla «Carta di Treviso».
rileggiti con cura il link che il tuo amico avvocato ti ha passato e dimmi dove c'è scritto che puoi esporre al pubblico una foto di minore riconoscibile senza l'autorizzazione dei genitori o di chi esercita la patria potestà.
Scritto questo , qui dentro foto di minori riconoscibili di cui non si possa dichiarare di esercitare la patria potestà NON se ne pubblicano e la cosa NON è negoziabile.